IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente riforma  delle
Accademie  di  belle  arti,  dell'Accademia   nazionale   di   danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche,  dei  Conservatori  di  musica  e  degli
Istituti musicali pareggiati, e in particolare  l'art.  2,  comma  6,
recante disposizioni sul  rapporto  di  lavoro  del  personale  delle
suddette istituzioni; 
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con  il  quale
e' stato approvato il testo unico delle disposizioni  legislative  in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto l'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
che prevede la disciplina  autorizzatoria  delle  assunzioni,  previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su  proposta  dei  Ministri
per la pubblica amministrazione e  l'innovazione  e  dell'economia  e
delle finanze; 
  Visto l'art. 3, comma 58, della legge 24  dicembre  2003,  n.  350,
secondo cui, in attesa della completa attuazione della legge  n.  508
del  1999,  al  personale  delle  Istituzioni  di   alta   formazione
artistica, musicale e coreutica (AFAM)  si  applica,  in  materia  di
assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui al  citato  art.  39,
comma 3-bis, della legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 270 del decreto  legislativo  n.  297  del  1994,  che
disciplina  l'accesso  nei  ruoli  del   personale   docente,   degli
assistenti,  degli  accompagnatori  al  pianoforte  e  dei   pianisti
accompagnatori, che deve aver luogo per il 50 per cento dei  posti  a
tal fine annualmente assegnabili  mediante  concorsi  per  titoli  ed
esami e, per il restante  50  per  cento,  attingendo  a  graduatorie
nazionali permanenti; 
  Visto l'art. 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre  2013,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2013,  n.
128, secondo cui le graduatorie nazionali di cui all'art.  2-bis  del
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono  trasformate  in  graduatorie
nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi  di
insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato; 
  Vista la legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020; 
  Visto il comma 653 dell'art. 1 della legge n.  205  del  2017,  che
prevede, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 2018  le  graduatorie
nazionali di cui all'art. 19, comma 2, del decreto-legge n.  104  del
2013 sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento,  utili
per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento  con  contratto  a
tempo  indeterminato  e  determinato,  in  subordine   alle   vigenti
graduatorie nazionali per titoli; 
  Visto il successivo comma 654 dell'art. 1 della legge  n.  205  del
2017, che dispone, tra l'altro, che a decorrere dall'anno  accademico
2018-2019, il turn over del personale delle  istituzioni  di  cui  al
comma 653 e' pari al 100  per  cento  dei  risparmi  derivanti  dalle
cessazioni dal servizio dell'anno accademico  precedente,  a  cui  si
aggiunge,  per  il  triennio  accademico   2018/2019,   2019/2020   e
2020/2021, un importo non superiore  al  10  per  cento  della  spesa
sostenuta nell'anno accademico 2016-2017 per la copertura  dei  posti
vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato; 
  Considerato che il predetto comma 654 dell'art. 1  della  legge  n.
205 del  2017  prevede  anche  che  nell'ambito  delle  procedure  di
reclutamento disciplinate dal regolamento di cui all'art. 2, comma 7,
lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508,  e'  destinata  una
quota, pari ad almeno il 10 per cento  e  non  superiore  al  20  per
cento, al reclutamento di docenti di prima fascia  cui  concorrono  i
soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo  indeterminato  da
almeno tre anni accademici; 
  Visto il comma 655 dell'art. 1 della legge n.  205  del  2017,  che
dispone, tra l'altro, che il personale  docente,  che  non  sia  gia'
titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni di  cui
al comma 653, che  abbia  superato  un  concorso  selettivo  ai  fini
dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato,  fino
all'anno accademico 2017-2018 incluso, almeno tre anni accademici  di
insegnamento,  anche  non  continuativi,  negli  ultimi   otto   anni
accademici, in una delle predette  istituzioni,  nei  corsi  previsti
dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 e  nei  percorsi  formativi  di  cui
all'art. 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre  2010,
n. 249, e' inserito  in  apposite  graduatorie  nazionali  utili  per
l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo  indeterminato
e determinato, in subordine alle vigenti  graduatorie  nazionali  per
titoli e di quelle di cui al comma 653 dell'art. 1 della legge n. 205
del 2017, nei limiti dei posti vacanti disponibili; 
  Vista la legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021, e in particolare il comma  366
dell'art. 1 che prevede, tra l'altro,  che  i  commi  da  360  a  364
(relativi alle modalita' semplificate  di  reclutamento  e  validita'
delle graduatorie di concorso) non si applicano alle  assunzioni  del
personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale  e
coreutica; 
  Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56,  recante  interventi  per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo e, in particolare, l'ultimo periodo  del
comma 1 dell'art. 3, che prevede l'applicazione  della  normativa  di
settore al comparto della scuola e alle universita'; 
  Vista la nota del 7 agosto 2019, prot. n. 24815, con  la  quale  il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  richiede
l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato, su posto vacante,
per l'anno accademico 2019/2020, complessivamente n. 386 docenti,  di
cui n. 351 di prima  fascia  e  n.  35  di  seconda  fascia,  nonche'
all'accantonamento di risorse pari al 10% del budget assunzionale per
le finalita' di cui al comma 654 dell'art. 1 della legge n.  205  del
2017; 
  Considerato che con la suddetta nota del 7 agosto  2019,  prot.  n.
24815, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
ha comunicato che le cattedre vacanti all'inizio dell'anno accademico
2019/2020 sono pari a n. 1.476, di cui n. 1.360 di prima fascia e  n.
116 di seconda fascia e che le cessazioni dal servizio al 1° novembre
2019 sono stimate in n. 282 unita' di personale docente,  di  cui  n.
262 di prima fascia e n. 20 di seconda fascia; 
  Preso atto che con la suddetta nota prot. n.  24815  del  7  agosto
2019, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca
ha reso noto che nel contingente totale richiesto di n. 386 unita' di
personale docente sono ricomprese n. 2 unita'  di  personale  docente
di prima fascia, a valere sul residuo di unita' gia' autorizzate  con
decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2018, ad oggi  non
assunte; 
  Considerato che con la suddetta nota prot. n. 24815  del  7  agosto
2019, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca
ha reso noto che il 10% della spesa  sostenuta  nell'anno  accademico
2016-2017 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica
con  contratti  a  tempo   determinato   risulta   essere   pari   ad
euro 5.406.502,73, che tale importo si  aggiunge  al  turn  over  del
personale, come previsto dal sopra citato comma 654 dell'art. 1 della
legge n. 205 del 2017 e che tale somma consentira' il passaggio  alla
prima fascia di n. 265 docenti di seconda fascia; 
  Vista la nota del Gabinetto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, del 29 ottobre  2019,  prot.  n.  19352,  con  la  quale  si
trasmette la nota del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  -  Igop  del  23
ottobre 2019, prot. n. 232808 recante  parere  favorevole  in  merito
alla   richiesta   di   autorizzazione   all'assunzione    a    tempo
indeterminato, per l'anno accademico 2019/2020, di n. 386 docenti, di
cui alla predetta nota prot. n. 24815 del 7 agosto 2019, ed  altresi'
all'accantonamento di una quota pari al 10% del  budget  assunzionale
per le finalita' di cui al suddetto comma 654 dell'art. 1 della legge
n. 205 del 2017; 
  Ritenuto, fermo restando da parte  dell'Amministrazione  l'utilizzo
di graduatorie valide, di poter autorizzare,  per  l'anno  accademico
2019/2020, l'assunzione a tempo indeterminato di  n.  386  unita'  di
personale docente, di cui n. 351 di prima fascia e n.  35  di seconda
fascia, di assentire all'accantonamento di una quota pari al 10%  del
budget assunzionale per le finalita' di cui al comma 654 dell'art.  1
della legge n. 205 del 2017; 
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determina degli atti
amministrativi da adottarsi nella forma del  decreto  del  Presidente
della Repubblica e, in particolare, l'art. 1, comma 1,  lettera  ii),
che  contempla  tutti  gli  atti  per  i  quali  e'  intervenuta   la
deliberazione del Consiglio dei ministri; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 novembre 2019; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,
per le esigenze  delle  Istituzioni  di  alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica (AFAM), ricorrendo all'utilizzo  di  graduatorie
valide, e' autorizzato  all'assunzione  a  tempo  indeterminato,  sui
posti effettivamente vacanti e  disponibili,  per  l'anno  accademico
2019/2020 di n. 386 unita' di personale docente, di  cui  n.  351  di
prima fascia e n. 35 di seconda fascia. 
  2. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca
e' altresi' autorizzato all'accantonamento di una quota pari  al  10%
del budget  assunzionale  per  le  finalita'  di  cui  al  comma  654
dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017.